Si forniscono a tutto il personale scolastico alcune misure organizzative tese ad impedire il verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli alunni, conseguenti a negligenze sulla vigilanza.
Le misure organizzative adottate concernono la vigilanza degli alunni:
1. durante lo svolgimento delle attività didattiche;
2. rispetto delle norme di accesso all’Istituto;
3. dall’ingresso dell’edificio fino al raggiungimento dell’aula;
4. durante i cambi di turno tra docenti;
5. durante l’intervallo/ricreazione;
6. durante il tragitto aula – uscita dall’edificio al termine delle lezioni;
7. rispetto delle norme di accesso alle aule normali, speciali, e laboratori;
8. per gli alunni “bisognosi di soccorso”;
9. durante il tragitto scuola – palestra/cortili esterni o fuori sede e viceversa;
10. durante le visite guidate/viaggi d’istruzione;
11. autorizzazioni e liberatorie.
1. VIGILANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA.
Fa parte degli obblighi di servizio imposti agli insegnanti quello di vigilare sugli allievi. Durante le ore di lezione la vigilanza è garantita dai docenti in servizio, secondo l’orario settimanale delle lezioni. A tal proposito, il Contratto Collettivo Nazionale Lavoro Scuola 2006-2009 dispone che, per assicurare l’accoglienza e la vigilanza sugli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni (mattutine e/o pomeridiane) e ad assistere all’uscita degli alunni medesimi. La responsabilità per l’inosservanza del predetto obbligo è disciplinata dall’art 2048 Codice Civile: “i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto”. Nelle ipotesi di responsabilità, ex art. 2048 c.c., l’insegnante si libera se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta, e che, nonostante l’adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento (Cass., sez III, 18.4.2001, n. 5668); è richiesta, perciò, la dimostrazione di aver adottato in via preventiva le misure idonee ad evitare il danno.
Circa la vigilanza da parte dei docenti, la Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto, inoltre, che l’obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l’osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il Docente, o il Collaboratore scolastico, deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza. Durante l’esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è, dunque, il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale. Il docente, pertanto, non deve allontanarsi dalla classe o dalla scuola durante l’orario di servizio per nessun motivo, neanche per brevissimo tempo, se non nel caso in cui si ravvisino gli estremi della causa di forza maggiore (ad esempio: improvviso malessere dell’insegnante o prestazioni di primo soccorso ad alunno infortunato): gli alunni, non potendo essere lasciati incustoditi, devono essere affidati al Collaboratore scolastico e la Dirigenza deve essere immediatamente informata del fatto e dei provvedimenti di emergenza assunti. Il Collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale (CCNL 06/09). I Collaboratori scolastici sono anche tenuti alla vigilanza in prossimità dei servizi igienici, nei corridoi dei vari piani secondo le disposizioni impartite per piani di competenza. I docenti di Educazione Fisica hanno l’obbligo di vigilare gli studenti, oltreché in palestra o nelle aree esterne, durante gli spostamenti verso e dalla palestra o verso e dagli impianti sportivi eventualmente utilizzati per l’attività.
2. RISPETTO DELLE NORME DI ACCESSO ALL’ISTITUTO
L’accesso al cortile interno è permesso solo al personale autorizzato dalla Dirigenza. E’ vietato l’accesso a personale estraneo. Il personale collaboratore scolastico, farà attendere esclusivamente nell’atrio della scuola i genitori convocati, avvisando il docente interessato. Non è consentito accompagnare al piano o alla classe personale estraneo alla scuola.
3. VIGILANZA DALL’INGRESSO DELL’EDIFICIO FINO AL RAGGIUNGIMENTO DELL’AULA.
Al fine di regolamentare l’ingresso degli alunni negli edifici scolastici all’inizio di ogni turno di attività, mattutino o, eventualmente pomeridiano, si dispone che presso l’ingresso dell’edificio sia presente almeno un collaboratore scolastico che presta la dovuta vigilanza sugli alunni. Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il passaggio degli alunni nei rispettivi piani di servizio fino all’entrata degli stessi nelle proprie aule. Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, come detto in precedenza, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni.
4. VIGILANZA NELLA FRAZIONE TEMPORALE INTERESSATA AI CAMBI DI TURNO DEI DOCENTI NELLE CLASSI.
Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno dei docenti si richiama l’attenzione sulle seguenti disposizioni:
– l’osservanza puntuale dell’orario di servizio;
– i collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a favorire in maniera tempestiva lo stesso cambio degli insegnanti, vigilando nei corridoi al cambio di turno;
– sempre per favorire il cambio di turno tra i docenti, quindi per garantire la continuità della vigilanza sugli alunni, i docenti che entrano in servizio a partire dalla seconda ora in poi sono tenuti a farsi trovare, al suono della campana, già davanti all’aula interessata per consentire un rapido cambio del docente sulla classe;
– i collaboratori scolastici, all’inizio delle lezioni mattutine, o eventualmente pomeridiane, o ai cambi di turno dei docenti nelle aule, debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi non preventivamente comunicate; in caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso alla Dirigenza;
– qualora all’orario prefissato dovesse mancare l’insegnante subentrante, il docente uscente lascia il gruppo di alunni ad altro insegnante o, in mancanza, ad un Collaboratore Scolastico, il quale deve sospendere ogni altra attività per coadiuvare il docente nella vigilanza degli alunni, avvisando tempestivamente la Presidenza che la classe è senza copertura.
Si precisa che eventuali variazioni e più precisamente anticipi o posticipi dei turni di lavoro del personale docente devono essere segnalati con istanza scritta, previa consultazione con i Collaboratori del DS, all’ufficio di Presidenza, che, valutati i motivi, provvederà ad autorizzare o meno le richieste di variazioni. Conseguentemente il personale interessato non potrà procedere autonomamente a dette variazioni.
Per gravi impedimenti che non consentano all’insegnante di presentarsi puntualmente, o che costringano all’uscita prima dell’orario previsto, vanno informati il Dirigente Scolastico o i suoi Collaboratori che provvederanno alle misure del caso.
5. VIGILANZA DURANTE L’INTERVALLO.
Al fine di regolamentare la vigilanza sugli alunni durante l’intervallo/ricreazione, si dispone che detta vigilanza venga effettuata da quei docenti già impegnati nelle classi nell’ora immediatamente precedente l’intervallo e nell’ora immediatamente successiva, secondo quanto previsto dalla circolare n. 139 del corrente anno scolastico. I collaboratori scolastici durante gli intervalli vigileranno il piano di competenza, il corridoio, i bagni e a turno secondo quanto disposto nel piano dei lavori, nel cortile. I collaboratori scolastici, per favorire nelle classi il cambio di turno dei professori e per intervenire in caso di eventuali necessità (per es. per esigenze urgenti dei docenti, per interventi di Antincendio e/o di Primo Soccorso), sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata degli Uffici della Scuola o per esigenze impellenti.
6. VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO AULA – USCITA DALL’EDIFICIO AL TERMINE DELLE LEZIONI.
La dimissione degli alunni della scuola ha luogo, ordinatamente, entro i 5 minuti successivi al termine delle lezioni. I docenti consentiranno l’uscita dall’aula agli studenti solo dopo il suono della campana, evitando lo stazionamento nel corridoio. La vigilanza all’uscita dell’edificio è garantita dal docente in servizio l’ultima ora che lascia la scuola quando tutti gli alunni della sua classe sono usciti dalla porta. Al fine di regolamentare l’uscita degli alunni dall’edificio scolastico al termine delle lezioni, si dispone che presso la porta di uscita dell’edificio sia presente almeno un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza nel passaggio degli alunni. Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il transito degli alunni nei rispettivi piani di servizio. Le classi dovranno avviarsi all’uscita ordinatamente, gli insegnanti avranno cura di far rispettare l’uscita ordinata evitando qualsiasi tipo di affollamento degli alunni nello spazio antistante l’uscita.
Dopo l’uscita non è consentito agli alunni il rientro nei locali scolastici; solo in casi eccezionali possono essere accompagnati dal collaboratore. Particolare cautela occorre adottare nel caso di uscita anticipata dell’alunno, consentita solo per gravi motivi. In tal caso i genitori, o altra persona da essi regolarmente delegata, devono chiederne autorizzazione. Gli alunni sono consegnati solo ai genitori o persone maggiorenni in possesso di delega preventivamente presentata alla segreteria dell’Istituto e regolarmente autorizzata. E’ evidente perciò che gli alunni minori non possono uscire da soli prima del termine delle lezioni se non sono accompagnati da persona maggiorenne, delegata dalla famiglia. I Collaboratori del Dirigente Scolastico accertano l’identità della persona tramite richiesta di documento.
7. RISPETTO DELLE NORME DI ACCESSO ALLE AULE SPECIALI E AI LABORATORI
L’accesso in orario di lezione alle aule speciali e ai laboratori è consentito agli alunni per attività organizzate dai docenti, soltanto con la presenza dei docenti di classe, per gli scopi cui il laboratorio è finalizzato e, comunque, nel rispetto del regolamento dei singoli laboratori.
8. VIGILANZA SUGLI STUDENTI “BISOGNOSI DI SOCCORSO”
La vigilanza sugli alunni “bisognosi di soccorso”, deve essere sempre assicurata dal docente della classe coadiuvato da un collaboratore scolastico.
In qualunque caso, gli insegnanti provvedono a non far mancare una scrupolosa e assidua sorveglianza capace di prevenire gli infortuni, impedendo attività rischiose. All’albo dell’Istituto è affisso l’elenco e i relativi numeri telefonici dei servizi di pronto soccorso e primo intervento. Se uno studente subisce un danno fisico occorre che l’insegnante intervenga immediatamente per accertarne l’entità. In presenza di alunno in precarie condizioni fisiche, la situazione d’emergenza richiede che i docenti vigilino sull’alunno, sollecitando anche la collaborazione dei colleghi e dei Collaboratori Scolastici per il controllo della classe lasciata eventualmente scoperta. Occorre affidare alla famiglia – o a persona da essa delegata – lo studente infortunato o colto da malore in modo che venga consultato il medico di famiglia. Se la gravità dell’infortunio o del malore richiede il trasporto al Pronto Soccorso, il docente provvede e cura subito, senza indugio, il trasporto dell’infortunato all’ospedale tramite il servizio di 118/Ambulanza. Fino a quando l’infortunato non ha trovato assistenza in ospedale e fino all’arrivo del genitore, resta affidato al docente. Tutti i docenti collaborano nella circostanza per garantire costantemente la vigilanza sugli alunni del titolare impegnato in altra inderogabile incombenza. Qualunque sia l’entità del malessere o dell’infortunio, la famiglia deve essere sempre avvertita telefonicamente dall’insegnante o dal Collaboratore Scolastico, per casi gravi, o via registro elettronico o e-mail per situazioni che non richiedono l’allontanamento del minore.
In caso di infortunio con danni fisici di qualsiasi entità, è sempre necessaria la stesura di una denuncia circostanziata e dettagliata dell’infortunio. La denuncia va consegnata al Dirigente Scolastico in giornata e comunque entro le 24 ore successive all’evento, avendo presente che quanto comunicato dal docente viene trasmesso all’Istituto di assicurazione e messo a disposizione dei genitori per la tutela dei propri diritti e per far conoscere alla propria Amministrazione l’esistenza o meno di responsabilità nell’azione di vigilanza. Nel registro elettronico, o comunque presso l’Ufficio Didattica, è disponibile un elenco aggiornato degli alunni con i numeri di casa, i numeri di cellulare dei genitori per allacciare in ogni momento della giornata eventuali contatti resi necessari in situazioni di emergenza. E’ indispensabile che le prime cure siano praticate entro due ore dall’incidente. Per eventuali dubbi sui provvedimenti da assumere, è opportuno rivolgersi al servizio di emergenza sanitaria che risponde al numero telefonico 118.
9. VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO SCUOLA – PALESTRA/AREE ESTERNE, LABORATORI.
Durante il tragitto scuola – palestra/aree esterne e Laboratori e viceversa la vigilanza sugli alunni è affidata ai docenti che dispongono lo spostamento coadiuvati, su richiesta, da un collaboratore scolastico.
10. VIGILANZA DURANTE LE VISITE GUIDATE/VIAGGI D’ISTRUZIONE.
La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d’istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, assegnati in tale compito nel rapporto di almeno un docente ogni quindici alunni (C.M.n.291/92). In caso di partecipazione di uno o più alunni disabili, sarà designato – in aggiunta al numero di accompagnatori dovuto in proporzione al numero dei partecipanti – un accompagnatore per ogni alunno disabile (docente di sostegno). Ai docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio, non è consentito in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni, in considerazione della imprevedibilità delle loro azioni.
11. AUTORIZZAZIONI E LIBERATORIE
E’ fatto divieto di richiedere ai genitori autonomamente speciali autorizzazioni, in gergo definite “liberatorie”, che si sostanziano in formule di esonero da responsabilità dell’Amministrazione scolastica per gli eventuali danni conseguenti ad attività o situazioni che non assicurino la vigilanza degli studenti. Dette “liberatorie” non solo non costituiscono cause esimenti la responsabilità dell’Istituzione Scolastica, ma costituiscono, in un eventuale giudizio risarcitorio, elemento probatorio di responsabilità. Esse, infatti, si risolvono in un’implicita ammissione dell’omessa vigilanza degli alunni. Si ritiene, inoltre, necessario disporre che da oggi non dovranno essere inviate comunicazioni ai genitori, o a qualsivoglia soggetto esterno che non siano state espressamente autorizzate dallo Scrivente.
Infine, si dispone che:
– in casi di particolare necessità è possibile ricorrere ai Collaboratori Scolastici al fine di assicurare la vigilanza sullo studente. Il ricorso alla collaborazione non prevede l’affidamento didattico a personale non abilitato;
– durante la momentanea forzata assenza del docente, il Collaboratore Scolastico esercita una pura azione di sorveglianza, limitandosi con la propria presenza a verificare che la classe non determini situazioni di pericolo e ad intervenire, qualora necessario, per evitare danni a persone o a cose;
– è obbligo da parte dei collaboratori scolastici custodire i materiali ed i prodotti per le pulizie negli appositi armadi o ripostigli accuratamente chiusi a chiave.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Domenico Ripa
da Domenico Ripa
Dirigente Scolastico