Al fine di procedere all’elaborazione/aggiornamento delle graduatorie interne d’Istituto per l’individuazione del personale Docente e ATA in soprannumero per l’anno scolastico 2026/2027, si invita il personale scolastico (Docente e ATA) a compilare le relative schede secondo quanto segue:
A) il personale già in servizio fino all’A.S. 2024/2025 compilerà:
• la dichiarazione di cui al modulo A qualora non si siano verificate variazioni rispetto al precedente anno riguardo alle esigenze di famiglia ed ai titoli generali;
• la dichiarazione di cui a modulo B (Docenti) e modulo C (ATA) qualora si siano verificate variazioni relativamente alle esigenze di famiglia ed ai titoli generali, limitandosi nella compilazione unicamente alle voci che sono variate (Sezioni A2 e A3), corredandolo delle necessarie dichiarazioni, i cui modelli sono disponibili sul sito MIM MOBILITA’ SCUOLA;
B) il personale arrivato per trasferimento nell’A.S. 2025/2026 utilizzerà il modulo B (Docenti) o modulo C (ATA), compilandolo in tutte le sezioni e corredandolo delle necessarie dichiarazioni, i cui modelli sono disponibili sul sito MIM MOBILITA’ SCUOLA.
I suddetti moduli saranno inviati unicamente all’indirizzo di posta elettronica ordinaria catd220001@istruzione.it o via pec all’indirizzo catd220001@pec.istruzione.it entro e non oltre i seguenti termini:
– Docenti: entro le ore 14:00 del 23/03/2026
– ATA: entro le ore 14:00 del 30/03/2026
Si precisa quanto segue.
– Le domande devono essere corredate dalla documentazione attestante il possesso dei titoli per l’attribuzione dei punteggi previsti dalle tabelle di valutazione allegate al contratto sulla mobilità del personale della scuola, nonché da ogni altra certificazione richiesta dallo stesso contratto o dall’ordinanza e che, dopo la data di scadenza, non è prevista l’integrazione delle stesse.
– Relativamente all’esclusione dalla graduatoria per l’individuazione del perdente posto, i docenti beneficiari delle precedenze previste ai punti I), III), IV) e VII) di cui al comma 1 dell’articolo 13 del CCNI sulla mobilità, e riconosciute alle condizioni ivi indicate, non sono inseriti nella graduatoria, a meno che la contrazione di organico non sia tale da rendere strettamente necessario il loro coinvolgimento (es. soppressione della scuola, ecc.).
– L’esclusione dalla graduatoria interna per i beneficiari della precedenza di cui al punto IV), si applica solo se si è titolari in una scuola ubicata nella stessa provincia del domicilio dell’assistito.
– Qualora la scuola di titolarità sia in comune diverso o distretto sub comunale diverso da quello dell’assistito, l’esclusione dalla graduatoria interna per l’individuazione del perdente posto si applica solo a condizione che sia stata presentata, per l’anno scolastico di riferimento, domanda volontaria di trasferimento alle stesse condizioni di cui al punto IV). Tale principio non si applica qualora la scuola di titolarità comprenda sedi/plessi, ubicate nel comune o distretto sub comunale del domicilio del familiare assistito.
– L’esclusione di cui al punto IV) in caso di assistenza al coniuge, alla parte dell’unione civile, o al convivente di fatto di cui all’art. 1, commi 36 e 37 della legge 20 maggio 2016, n. 76 di disabile in situazione di gravità o ai figli con disabilità si applica anche in caso di patologie modificabili nel tempo (certificazione di disabilità “rivedibile”) purché la durata del riconoscimento superi il termine di scadenza per la presentazione delle domande di mobilità volontaria.
– Nel caso in cui la contrazione di organico sia tale da rendere necessario anche il coinvolgimento delle predette categorie, il personale in questione sarà graduato seguendo l’ordine di cui sopra.
– Il personale beneficiario delle precedenze di cui ai punti III), IV) e VII) non inserito nella graduatoria d’istituto, è tenuto a dichiarare, entro il 30 aprile, il venir meno delle condizioni che hanno dato titolo all’esclusione da tale graduatoria.
L’Amministrazione si riserva il diritto di effettuare verifiche a campione sulla documentazione presentata da quanti abbiano ottenuto il trasferimento o passaggio in forza delle precedenze previste da contratto e di procedere, in caso di dichiarazioni mendaci, alla revoca del trasferimento. Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi, nei casi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, sono puniti a norma delle disposizioni vigenti in materia.
Si ricorda, in ultimo, che è interessato il solo personale titolare.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Domenico Ripa
da Domenico Ripa
Dirigente Scolastico