Con la presente si richiamano le principali disposizioni in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi, incarichi extraistituzionali ed esercizio della libera professione, al fine di consentire al personale interessato di adempiere correttamente agli obblighi di comunicazione o di preventiva autorizzazione previsti dalla normativa vigente.

1. Disciplina generale delle incompatibilità e degli incarichi extraistituzionali
L’art. 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 mantiene ferma, per i dipendenti pubblici, la disciplina delle incompatibilità prevista dagli artt. 60 e seguenti del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, fatte salve le deroghe espressamente previste dalla legge, tra cui quelle relative ai rapporti di lavoro a tempo parziale nei casi e nei limiti stabiliti dalla normativa vigente. Per il personale della scuola restano inoltre ferme le disposizioni speciali contenute, tra l’altro, nell’art. 508 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297.
Ai sensi dell’art. 53, comma 7, del D.Lgs. 165/2001, i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall’Amministrazione di appartenenza, fatte salve le attività espressamente escluse dal regime autorizzatorio.
Sono considerati incarichi retribuiti, ai fini della predetta disposizione, gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e nei doveri d’ufficio per i quali sia previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso. L’autorizzazione è subordinata alla verifica della compatibilità dell’incarico con gli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro e, in particolare:

– dell’assenza di pregiudizio per il regolare e puntuale svolgimento delle attività di servizio;
– della compatibilità dell’attività con l’orario e gli obblighi di servizio;
– dell’assenza di interferenze con i compiti istituzionali svolti dal dipendente;
– dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi.

L’attività autorizzata deve in ogni caso essere svolta al di fuori dell’orario di servizio e senza pregiudizio per l’assolvimento degli obblighi connessi alla funzione ricoperta.

2. Attività escluse dal regime di preventiva autorizzazione di cui all’art. 53
Si ricorda che l’art. 53, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 individua alcune attività e relativi compensi ai quali non si applica il regime autorizzatorio previsto dai successivi commi da 7 a 13.
Rientrano, in particolare, in tale previsione i compensi e le prestazioni derivanti:

a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
b) dall’utilizzazione economica, da parte dell’autore o inventore, di opere dell’ingegno e di invenzioni industriali;
c) dalla partecipazione a convegni e seminari;
d) da incarichi per i quali sia corrisposto esclusivamente il rimborso delle spese documentate;
e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente sia posto in posizione di aspettativa, comando o fuori ruolo;
f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
f-bis) da attività di formazione diretta ai dipendenti della Pubblica Amministrazione, nonché da attività di docenza e di ricerca scientifica;
f-ter) da prestazioni di lavoro sportivo fino all’importo complessivo di euro 5.000 annui, per le quali è sufficiente la comunicazione preventiva.

Per le attività ricomprese nelle fattispecie sopra indicate non deve pertanto essere richiesta l’autorizzazione prevista dall’art. 53, comma 7, ferma restando l’osservanza degli ulteriori obblighi eventualmente previsti dalla specifica disciplina applicabile. Con particolare riferimento al lavoro sportivo dei dipendenti pubblici, si richiama altresì la disciplina speciale contenuta nell’art. 25, comma 6, del D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36: per le attività retribuite eccedenti complessivamente euro 5.000 annui è richiesta la preventiva autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza.

3. Incompatibilità specifiche del personale docente
Per il personale docente trova specifica applicazione l’art. 508 del D.Lgs. 297/1994. In particolare, il comma 10 stabilisce che il personale docente non può esercitare attività commerciale e industriale, né assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, salvo le eccezioni espressamente previste dalla legge. Si richiama pertanto l’attenzione sul fatto che la possibilità di ottenere l’autorizzazione per lo svolgimento di un incarico extraistituzionale non determina il venir meno delle incompatibilità assolute stabilite dalla legge.

4. Esercizio della libera professione da parte del personale docente
Una disciplina specifica è prevista per l’esercizio della libera professione. L’art. 508, comma 15, del D.Lgs. 297/1994 stabilisce infatti che al personale docente è consentito, previa autorizzazione, l’esercizio di libere professioni purché queste:

– non siano di pregiudizio all’assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente;
– siano compatibili con l’orario di insegnamento e di servizio.

L’esercizio della libera professione costituisce pertanto una specifica deroga al regime generale delle incompatibilità previsto per il personale docente e non deve essere confuso con lo svolgimento di attività commerciali, imprenditoriali o con l’instaurazione di rapporti di lavoro alle dipendenze di soggetti privati, per i quali trovano applicazione i divieti stabiliti dalla normativa vigente.

Il personale docente interessato allo svolgimento della libera professione è invitato a presentare la relativa richiesta al Dirigente scolastico, indicando la natura dell’attività esercitata e dichiarandone la compatibilità con l’assolvimento di tutti gli obblighi inerenti alla funzione docente.

5. Richiesta di autorizzazione preventiva per incarichi extraistituzionali
Per gli incarichi soggetti ad autorizzazione, la richiesta deve essere presentata prima dello svolgimento dell’attività. Ai sensi dell’art. 53, comma 10, del D.Lgs. 165/2001, l’autorizzazione può essere richiesta all’Amministrazione di appartenenza:

– dal soggetto pubblico o privato che intenda conferire l’incarico;
– oppure direttamente dal dipendente interessato.

La richiesta dovrà contenere tutti gli elementi necessari per consentire all’Amministrazione di verificare la compatibilità dell’incarico, specificando almeno:

– soggetto conferente;
– natura e oggetto dell’incarico;
– periodo e durata dell’attività;
– modalità e tempi di svolgimento;
– compenso previsto, anche in via presuntiva;
– eventuali ulteriori elementi utili alla verifica dell’assenza di incompatibilità o conflitti di interessi.

L’Amministrazione è tenuta a pronunciarsi sulla richiesta entro trenta giorni dalla sua ricezione. Decorso tale termine, qualora l’incarico debba essere conferito da una Pubblica Amministrazione, l’autorizzazione si intende accordata; negli altri casi, in assenza di un provvedimento espresso, l’autorizzazione si intende definitivamente negata.

Si invita pertanto il personale a presentare le richieste con congruo anticipo rispetto alla data prevista per l’inizio dell’attività, in modo da consentire il regolare svolgimento dell’istruttoria.

6. Necessità della preventiva autorizzazione
Si richiama particolare attenzione sul carattere preventivo dell’autorizzazione. Il dipendente non dovrà pertanto iniziare lo svolgimento di un incarico soggetto ad autorizzazione prima dell’adozione del relativo provvedimento o, nei casi previsti dalla legge, prima che si siano prodotti gli effetti conseguenti al decorso del termine.
L’autorizzazione non può essere richiesta quale ordinaria regolarizzazione successiva di attività già espletate. L’art. 53, comma 7, prevede, in caso di svolgimento di incarichi retribuiti in assenza della prescritta autorizzazione, specifiche conseguenze, ferme restando le eventuali responsabilità disciplinari; in particolare, il compenso dovuto per le prestazioni svolte deve essere versato, a cura del soggetto erogante o, in difetto, del dipendente percettore, all’Amministrazione di appartenenza.

7. Modalità di presentazione delle richieste
Il personale interessato dovrà utilizzare, a seconda della fattispecie:

All. A – Richiesta di autorizzazione allo svolgimento della libera professione da parte del personale docente;

All. B – Richiesta di autorizzazione preventiva allo svolgimento di incarico extraistituzionale.

Le richieste, debitamente compilate e sottoscritte, dovranno essere trasmesse esclusivamente agli indirizzi istituzionali: catd220001@istruzione.it, oppure catd220001@pec.istruzione.it, all’attenzione del Dirigente scolastico.

Si raccomanda al personale di non utilizzare indistintamente la richiesta di autorizzazione per attività che la legge esclude dal relativo regime e, in caso di dubbio sulla natura dell’attività da svolgere, di rappresentarne preventivamente le caratteristiche all’Amministrazione, così da consentire la corretta individuazione della disciplina applicabile.

La presente comunicazione è finalizzata ad assicurare il rispetto della normativa vigente e, al contempo, a consentire al personale l’esercizio delle attività compatibili con il rapporto di pubblico impiego, nel rispetto degli obblighi di servizio, dei principi di imparzialità e buon andamento dell’Amministrazione e della necessaria prevenzione di ogni situazione di conflitto di interessi.

Si ringrazia per la consueta collaborazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Domenico Ripa

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