La vigilanza sugli studenti costituisce un obbligo fondamentale del personale scolastico ed è parte integrante della funzione educativa e delle responsabilità connesse al servizio.
Al fine di garantire la sicurezza degli studenti, prevenire situazioni di rischio e assicurare comportamenti organizzativi uniformi nelle diverse sedi dell’Istituto, si richiamano le disposizioni di seguito riportate, che tutto il personale è tenuto a osservare nell’ambito delle rispettive competenze. Le presenti indicazioni sono formulate in riferimento agli artt. 2047 e 2048 del Codice civile, al D.Lgs. 81/2008, al CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021, al Regolamento d’Istituto e alle disposizioni organizzative e di sicurezza adottate dall’Istituzione scolastica.
1. VIGILANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE
Durante le attività didattiche la vigilanza sugli studenti è affidata ai docenti in servizio nelle rispettive classi, secondo l’orario delle lezioni e le eventuali disposizioni organizzative impartite dalla Dirigenza.
Ai sensi dell’art. 44, comma 7, del CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021, i docenti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli studenti.
Il docente non può abbandonare la classe durante il proprio orario di servizio. Qualora, per un’esigenza urgente e non differibile, debba temporaneamente allontanarsi, è tenuto ad assicurare preventivamente la continuità della vigilanza, richiedendo l’intervento di un collaboratore scolastico o di altro docente e informando, ove necessario, la Dirigenza o i suoi Collaboratori.
In nessun caso gli studenti possono essere lasciati intenzionalmente privi di sorveglianza. I collaboratori scolastici, nell’ambito delle mansioni previste dall’Allegato A del CCNL 2019-2021 e secondo le disposizioni impartite, collaborano alla vigilanza nei corridoi, nei servizi igienici, negli spazi comuni e nelle situazioni di temporanea assenza dei docenti. La collaborazione del personale ATA non comporta l’attribuzione di compiti didattici, ma è finalizzata a garantire la sorveglianza e a prevenire situazioni di pericolo.
2. ACCESSO ALL’ISTITUTO E AGLI SPAZI SCOLASTICI
L’accesso agli edifici e alle pertinenze scolastiche è consentito esclusivamente agli studenti, al personale in servizio e ai soggetti autorizzati per motivate esigenze istituzionali. I genitori, i visitatori, gli esperti esterni e gli altri soggetti non appartenenti al personale scolastico devono rivolgersi al collaboratore scolastico addetto all’ingresso, che provvederà a verificare le ragioni dell’accesso e a contattare gli uffici o il personale interessato. Non è consentito l’accesso autonomo di persone estranee alle aule, ai laboratori, ai piani e agli altri ambienti didattici.
I cancelli, gli ingressi e gli accessi agli spazi esterni devono essere presidiati e gestiti secondo le disposizioni organizzative delle rispettive sedi, evitando aperture non autorizzate o situazioni che possano compromettere la sicurezza degli studenti. L’utilizzo dei cortili e delle pertinenze esterne è consentito esclusivamente negli spazi e negli orari autorizzati dall’Istituto.
3. VIGILANZA DALL’INGRESSO DELL’EDIFICIO AL RAGGIUNGIMENTO DELL’AULA
All’inizio delle attività didattiche, mattutine o pomeridiane, almeno un collaboratore scolastico deve presidiare l’ingresso dell’edificio, mentre il restante personale in servizio assicura la vigilanza nei corridoi e nei piani assegnati.
I docenti devono trovarsi nelle rispettive aule cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni, per garantire l’accoglienza e la presa in carico degli studenti.
Gli studenti che accedono in ritardo devono raggiungere tempestivamente la propria aula secondo le procedure stabilite dal Regolamento d’Istituto, evitando soste non autorizzate nei corridoi o negli spazi comuni. Eventuali situazioni anomale devono essere immediatamente segnalate alla Dirigenza o ai Responsabili di sede.
4. VIGILANZA DURANTE IL CAMBIO DELL’ORA
Il cambio dei docenti deve avvenire con la massima puntualità, assicurando la continuità della vigilanza.
I docenti che iniziano il servizio dalla seconda ora in poi devono trovarsi davanti all’aula assegnata al suono della campana, in modo da consentire un rapido avvicendamento. I docenti che terminano una lezione e devono raggiungere un’altra classe provvedono al cambio senza ritardi ingiustificati.
Qualora il docente subentrante non sia presente, il docente uscente non deve lasciare la classe priva di vigilanza, ma richiedere l’intervento di un collaboratore scolastico o di altro docente e segnalare tempestivamente la situazione alla Dirigenza.
I collaboratori scolastici sono tenuti a presidiare i piani assegnati e a segnalare immediatamente eventuali classi prive del docente.
Non sono consentite variazioni autonome dell’orario di servizio, anticipi o posticipi dei turni, né scambi di ore non preventivamente autorizzati.
Eventuali impedimenti che non consentano al docente di assumere puntualmente servizio devono essere comunicati senza ritardo alla Dirigenza o ai suoi Collaboratori.
5. VIGILANZA DURANTE L’INTERVALLO
Durante l’intervallo la vigilanza è assicurata dai docenti e dai collaboratori scolastici secondo le disposizioni organizzative e i piani di vigilanza predisposti per ciascuna sede. I docenti incaricati devono presidiare effettivamente gli spazi assegnati, prestando particolare attenzione ai corridoi, alle scale, agli accessi e alle aree esterne eventualmente autorizzate.
I collaboratori scolastici assicurano la sorveglianza dei piani, dei servizi igienici e degli altri spazi di competenza, secondo il piano delle attività e le indicazioni dei Responsabili di sede.
Durante l’intervallo gli studenti non possono accedere ad aree interdette, laboratori, aule speciali o spazi esterni non autorizzati.
Il personale incaricato deve intervenire tempestivamente in presenza di comportamenti potenzialmente pericolosi e segnalare eventuali criticità alla Dirigenza.
6. VIGILANZA ALL’USCITA E USCITE ANTICIPATE
Al termine delle lezioni, i docenti consentono l’uscita degli studenti soltanto dopo il suono della campana e li accompagnano ordinatamente verso l’uscita dell’edificio, evitando affollamenti e soste nei corridoi.
I collaboratori scolastici presidiano gli ingressi, le scale e i piani di competenza, agevolando il regolare deflusso degli studenti.
Dopo l’uscita non è consentito agli studenti rientrare autonomamente nei locali scolastici, salvo motivate esigenze e previa autorizzazione del personale preposto.
Uscite anticipate degli studenti minorenni
Le uscite anticipate sono consentite esclusivamente secondo le modalità previste dal Regolamento d’Istituto.
Lo studente minorenne può lasciare anticipatamente la scuola soltanto a seguito di autorizzazione e affidamento al genitore o a persona maggiorenne regolarmente delegata, previa verifica dell’identità da parte del personale incaricato.
Non è consentito autorizzare l’uscita anticipata autonoma di uno studente minorenne sulla base di una semplice comunicazione telefonica o di una richiesta informale della famiglia.
Uscite anticipate degli studenti maggiorenni
Gli studenti maggiorenni possono presentare personalmente richiesta di uscita anticipata, secondo le procedure autorizzative previste dal Regolamento d’Istituto. Ogni uscita anticipata deve essere regolarmente autorizzata, secondo quanto previsto dal Regolamento di Istituto, e registrata.
7. ACCESSO ALLE AULE SPECIALI, AI LABORATORI E AGLI AMBIENTI SPORTIVI
L’accesso ai laboratori, alle aule speciali, alle palestre e agli altri ambienti destinati ad attività specifiche è consentito agli studenti esclusivamente nell’ambito delle attività organizzate e autorizzate dall’Istituto.
Gli studenti devono essere accompagnati e vigilati dal docente responsabile dell’attività e sono tenuti a rispettare i regolamenti dei singoli ambienti, le disposizioni di sicurezza e le istruzioni impartite.
È vietato utilizzare attrezzature, strumenti, dispositivi e materiali senza autorizzazione. Eventuali anomalie, guasti, danneggiamenti o situazioni di pericolo devono essere immediatamente segnalati al docente, all’assistente tecnico, ove presente, e alla Dirigenza.
Particolare attenzione deve essere riservata alle attività che comportano l’utilizzo di attrezzature sportive, apparecchiature elettriche, dispositivi tecnologici o altri strumenti che richiedano specifiche precauzioni.
8. GESTIONE DELLE EMERGENZE SANITARIE E DEGLI INFORTUNI DEGLI STUDENTI
In caso di malore o infortunio di uno studente, il docente presente deve intervenire tempestivamente, richiedendo, ove necessario, la collaborazione degli addetti al primo soccorso e del personale scolastico. Lo studente non deve essere lasciato solo e deve essere assicurata, contemporaneamente, la continuità della vigilanza sugli altri studenti della classe.
In presenza di una situazione che richieda assistenza sanitaria urgente, deve essere immediatamente attivato il Numero Unico di Emergenza 112, seguendo le indicazioni degli operatori. Il personale scolastico non deve assumere iniziative sanitarie improprie né disporre autonomamente il trasporto dello studente in ospedale in sostituzione dei servizi di emergenza. La famiglia deve essere informata tempestivamente dell’accaduto e delle eventuali misure adottate.
Nei casi di lieve malessere, qualora si renda necessario il rientro a casa dello studente minorenne, questo deve essere affidato al genitore o a persona regolarmente delegata.
Segnalazione degli infortuni
In caso di infortunio, anche apparentemente lieve, il docente presente deve darne immediata comunicazione alla Dirigenza e trasmettere una relazione scritta, circostanziata e dettagliata, preferibilmente nella stessa giornata e comunque entro 24 ore dall’evento. La relazione deve riportare le circostanze dell’accaduto, il luogo, l’orario, le persone presenti, gli interventi effettuati e ogni altro elemento utile alla ricostruzione dei fatti. La famiglia deve essere invitata a trasmettere tempestivamente alla Segreteria l’eventuale documentazione sanitaria, necessaria per gli adempimenti assicurativi.
La Segreteria provvederà, per quanto di competenza, alle comunicazioni e denunce previste dalla normativa e dalle condizioni della polizza assicurativa dell’Istituto, nel rispetto dei relativi termini.
Si richiama tutto il personale al rispetto delle procedure contenute nel Piano di emergenza e nelle disposizioni sul primo soccorso adottate dall’Istituto.
9. VIGILANZA DURANTE GLI SPOSTAMENTI INTERNI ED ESTERNI
Durante gli spostamenti dalla classe verso laboratori, palestre, cortili, impianti sportivi esterni o altri ambienti utilizzati per le attività didattiche, la vigilanza è affidata ai docenti responsabili dell’attività, eventualmente coadiuvati dai collaboratori scolastici secondo le esigenze organizzative.
Il docente deve assicurare che gli spostamenti avvengano ordinatamente, verificando la presenza degli studenti prima della partenza e al raggiungimento della destinazione. Non è consentito agli studenti raggiungere autonomamente ambienti esterni alla scuola o allontanarsi dal gruppo senza espressa autorizzazione.
Eventuali attività presso strutture esterne devono essere organizzate secondo le disposizioni preventivamente autorizzate dalla Dirigenza.
10. VIGILANZA DURANTE USCITE DIDATTICHE, VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE
Durante le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi di istruzione, la vigilanza sugli studenti è affidata ai docenti accompagnatori formalmente incaricati.
Il numero degli accompagnatori è determinato secondo i criteri stabiliti dal Regolamento d’Istituto, tenendo conto del numero e delle caratteristiche degli studenti partecipanti, della durata dell’attività, della destinazione e delle condizioni di sicurezza. Il rapporto di un accompagnatore ogni quindici studenti costituisce un criterio organizzativo di riferimento, da integrare quando le caratteristiche dell’attività o le esigenze degli studenti richiedano una maggiore presenza di personale.
Partecipazione degli studenti con disabilità
La partecipazione degli studenti con disabilità deve essere organizzata assicurando le necessarie condizioni di accessibilità, assistenza e inclusione.
La presenza e il numero degli eventuali accompagnatori aggiuntivi sono individuati in relazione alle effettive esigenze degli studenti, alle indicazioni del PEI e alle caratteristiche dell’attività, senza prevedere automatismi legati alla sola condizione di disabilità. I docenti accompagnatori sono tenuti a esercitare una vigilanza continua e adeguata alle circostanze, nel rispetto del programma autorizzato e delle disposizioni impartite dalla Dirigenza.
Eventuali situazioni di rischio, comportamenti non conformi o necessità di modifica del programma devono essere tempestivamente comunicati alla Dirigenza.
11. AUTORIZZAZIONI, COMUNICAZIONI ALLE FAMIGLIE E DISPOSIZIONI FINALI
Le autorizzazioni alla partecipazione ad attività scolastiche ed extrascolastiche devono essere acquisite secondo le procedure stabilite dall’Istituto.
È vietato predisporre autonomamente o richiedere alle famiglie dichiarazioni di esonero preventivo dalle responsabilità di vigilanza dell’Istituzione scolastica, comunemente denominate «liberatorie». Tali dichiarazioni non possono sostituire gli obblighi di vigilanza e di sicurezza previsti dalla normativa.
Le comunicazioni istituzionali alle famiglie relative a uscite, attività esterne, variazioni organizzative, autorizzazioni e altre iniziative che impegnano l’Istituto devono essere preventivamente concordate e autorizzate dalla Dirigenza, nel rispetto delle competenze e delle procedure interne.
Vigilanza sugli studenti con particolari esigenze di assistenza
La vigilanza e l’assistenza agli studenti con disabilità o con particolari esigenze devono essere organizzate in relazione alle necessità individuali, alle indicazioni del PEI e alle competenze delle figure professionali coinvolte.
Allontanamento non autorizzato di uno studente
Qualora uno studente si allontani dalla classe o dall’Istituto senza autorizzazione, il personale che ne venga a conoscenza deve informare immediatamente la Dirigenza o i Responsabili di sede, affinché siano attivate le necessarie verifiche e informata tempestivamente la famiglia. In presenza di una situazione di pericolo devono essere attivati i servizi di emergenza.
Attività di Formazione Scuola-Lavoro presso strutture esterne
Per le attività di Formazione Scuola-Lavoro svolte presso strutture ospitanti, le responsabilità di vigilanza, assistenza e supervisione sono disciplinate dalla convenzione, dal progetto formativo e dalle specifiche disposizioni organizzative dell’attività.
Custodia di materiali e prodotti potenzialmente pericolosi
I collaboratori scolastici devono custodire i prodotti per le pulizie, le sostanze chimiche e gli altri materiali potenzialmente pericolosi negli appositi armadi o locali, mantenuti chiusi e non accessibili agli studenti.
DISPOSIZIONI CONCLUSIVE
Si richiama tutto il personale alla necessità di assicurare un’attenta e costante vigilanza sugli studenti, adeguata alla loro età, alle caratteristiche delle attività svolte e alle situazioni concrete.
L’obbligo di vigilanza assume carattere prioritario rispetto ad altri compiti di servizio quando la contemporanea esecuzione degli stessi non sia concretamente possibile e possa determinare una situazione di pericolo per gli studenti.
Le presenti disposizioni si applicano a entrambe le sedi dell’Istituto e sono integrate dai rispettivi piani di vigilanza, dal Piano di emergenza, dal Regolamento d’Istituto e dalle ulteriori indicazioni organizzative impartite dalla Dirigenza e dal DSGA, per quanto di competenza.
Tutto il personale è tenuto a prenderne visione e ad attenervisi scrupolosamente.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Domenico Ripa
da Domenico Ripa
Dirigente Scolastico