Con la presente si richiama l’attenzione sull’importanza del rispetto del divieto di fumo all’interno della scuola, nonché la vigilanza da parte del personale affinché la normativa sia rispettata. Si ricorda che all’interno dell’istituto è assolutamente vietato fumare sigarette tradizionali e sigarette elettroniche.
Si ritiene opportuno evidenziare che il divieto di fumo nei luoghi pubblici è esteso alle istituzioni scolastiche e la scuola, in qualità di comunità educante, è chiamata ad impegnarsi per diffondere abitudini volte a tutelare il benessere e la salute degli studenti e a far sì che acquisiscano comportamenti e stili di vita maturi e responsabili, improntati al rispetto della qualità della vita, dell’educazione alla convivenza civile e alla legalità.
Ai sensi dell’art. 4 del Decreto legge n. 104 del 12 settembre 2013, il divieto di fumo è esteso, oltre che ai locali chiusi, anche a tutte le aree esterne di pertinenza delle scuole, quali aree verdi, cortile, aree ginniche e ogni altro luogo interno alle recinzioni della sede dell’Istituto. E il divieto interessa tutto il personale scolastico, le studentesse e gli studenti e si estende ai genitori e a tutti gli eventuali visitatori che si trovino nelle aree scolastiche.
Chiunque violi tale divieto è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie che vanno da € 27,50 a € 275,00. La sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni. Sarà applicata la sanzione minima di € 27,50 se il pagamento avverrà entro 15 giorni dall’infrazione, altrimenti si applicherà quella ridotta di € 55,00 se avverrà entro i 60 giorni. Superati i 60 giorni sarà inviata tutta la documentazione al Prefetto.
Coloro che, pur essendo preposti al controllo dell’applicazione del presente regolamento, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200,00 a 2.000,00 Euro. I dipendenti della scuola, in aggiunta alla sanzione amministrativa, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare. Per gli studenti che saranno sorpresi a fumare, saranno tempestivamente informati i genitori e, oltre alle sanzioni pecuniarie a carico dei genitori, saranno previste delle sanzioni di tipo disciplinare secondo quanto previsto dal Regolamento di Istituto.
Il pagamento della sanzione dovrà essere effettuato, come previsto dal punto 10 dell’Accordo Stato Regioni del 16/12/04, presso la Tesoreria Provinciale, oppure in banca o presso gli Uffici postali, utilizzando il modello F23 (Agenzia delle Entrate) con codice tributo 131 T. I trasgressori dovranno consegnare copia della ricevuta, comprovante l’avvenuto pagamento, presso la segreteria dell’Istituto.
I collaboratori scolastici e i docenti sono tenuti alla massima vigilanza sul rispetto delle norme, segnalando al Dirigente o in Vicepresidenza oppure ai Delegati di plesso, con la massima tempestività eventuali episodi di violazione del citato decreto legge anche mediante l’identificazione degli studenti che violano le predette disposizioni.
Nei casi di violazione del divieto e nel caso in cui si verifichino comportamenti non rispettosi del presente regolamento, gli accertatori dovranno svolgere le seguenti attività:
a) accertare l’infrazione;
b) accertare l’età del trasgressore;
c) contestare immediatamente al trasgressore la violazione attraverso l’apposito verbale di accertamento.
– Se il trasgressore è maggiorenne, potendo procedere a contestazione immediata, si procede alla redazione del verbale in duplice copia, in base ai modelli predisposti, consegnando al trasgressore la prima copia del verbale stesso. In caso di impossibilità di contestazione immediata, dopo aver compilato l’apposito verbale, si deve notificare al trasgressore per posta, entro 90 giorni dall’accertamento, la prima copia del verbale.
– Se il trasgressore è minorenne, non potendo procedere alla contestazione immediata, dopo aver compilato il verbale si invia alla famiglia la prima copia del verbale stesso.
L’autorità competente a ricevere scritti difensivi in materia di sanzione amministrativa, entro trenta giorni dalla contestazione immediata o dalla notifica, è il Prefetto.
In caso di rifiuto a fornire le generalità o di allontanamento da parte del trasgressore, sul verbale in luogo della dichiarazione del trasgressore andrà apposta la nota relativa all’accaduto. Successivamente ad identificazione, saranno avviate le procedure per il provvedimento disciplinare previsto.
Si invitano tutti al massimo rispetto del divieto di fumo.
I coordinatori delle classi leggeranno la presente circolare agli alunni.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Domenico Ripa
da Domenico Ripa
Dirigente Scolastico