In riferimento all’oggetto si pubblica:
– la Circolare Ministeriale prot.n.74346 del 10/11/2025, recante le disposizioni relative ai termini e alle modalità di presentazione delle domande di partecipazione all’Esame di
maturità conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2025/2026 dei candidati interni ed esterni, ed alla procedura di assegnazione dei candidati esterni alle
istituzioni scolastiche;
– il Decreto Ministeriale 12 novembre 2024, n. 226, concernente i criteri per il riconoscimento delle attività dei PCTO per i candidati interni con esame di idoneità ed
esterni ai fini dell’ammissione agli esami di Stato (Esami di maturità.)

Si evidenzia quanto segue.
Gli studenti dell’ultima classe, candidati interni, devono presentare domanda di ammissione all’Esame di maturità al Dirigente scolastico dell’Istituzione scolastica frequentata entro il 12 dicembre 2025.
I candidati esterni, a partire dal 12 novembre e fino al 12 dicembre 2025, dovranno presentare la domanda di ammissione all’esame di maturità all’Ufficio Scolastico
Regionale territorialmente competente, esclusivamente attraverso la procedura informatizzata, disponibile nell’area dedicata al servizio, predisposta nel portale del Ministero dell’istruzione e del Merito. Eventuali domande tardive dei candidati esterni possono essere prese in considerazione dagli Uffici Scolastici Regionali, limitatamente a casi di gravi e documentati motivi che ne giustifichino il ritardo, se pervenute entro e non oltre il 2 febbraio 2026.
Gli studenti che si ritirano dalle lezioni prima del 15 marzo 2026 possono presentare l’istanza di partecipazione in qualità di candidati esterni entro il 24 marzo 2026.
Per i candidati interni costituisce requisito di ammissione all’esame anche lo svolgimento dei Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO 150 ore per il triennio degli Istituti tecnici Economici).
L’ammissione all’esame di maturità dei candidati esterni è subordinata allo svolgimento delle attività di “Formazione scuola-lavoro” – come ridenominate dall’art. 1, co. 6, del d.l. 127/2025, convertito con l. 164/2025 – oppure di attività assimilabili, definite dall’art. 2 del medesimo d.m. Per la validità del percorso del candidato, le citate attività complessivamente svolte dal medesimo devono corrispondere ad almeno tre quarti del monte ore previsto dal percorso di studi per il quale il candidato esterno intende sostenere l’esame di maturità.
È richiesto il versamento della tassa per esami da parte dei candidati all’atto della presentazione della domanda di partecipazione all’esame di maturità.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Domenico Ripa

Documenti